Il mutuo è pronto ma chi compra casa non si fa vedere al rogito: ecco cosa succede adesso

L’appuntamento è stabilito, il notaio ha ogni cosa pronta, il finanziamento per l’acquisto della nuova abitazione è stato deliberato dalla banca, eppure una delle parti, spesso l’acquirente, non si presenta all’atto di compravendita. Una situazione concreta che può generare ansia e incertezza, specialmente per chi ha già investito tempo e risorse. Non è un evento raro nel mondo delle compravendite immobiliari, un contrattempo che può verificarsi per vari motivi, alcuni validi e altri meno, ma che in ogni caso produce una serie di conseguenze legali e finanziarie. La stipula dell’atto notarile rappresenta il culmine di un percorso lungo, che spesso inizia con una proposta d’acquisto e prosegue con la firma di un contratto preliminare, abitualmente chiamato compromesso. Quest’ultimo documento, pur non trasferendo ancora la proprietà, vincola le parti in maniera significativa. Chi ha venduto o comprato casa sa che ogni fase è delicata, e l’ultima, quella conclusiva, lo è in modo particolare. Qui si concretizza l’atto di trasferimento della proprietà, un passaggio formale ma dal peso legale enorme. Se una delle due figure viene meno a questo impegno, si aprono scenari che richiedono chiarezza e conoscenza delle normative.

Quando l’acquirente si ritira: le prime mosse da considerare

Quando l’acquirente non si presenta all’appuntamento fissato per l’atto di compravendita, senza addurre giustificazioni plausibili, si configura un inadempimento contrattuale. In questa circostanza, il venditore non è lasciato senza strumenti di tutela. La legge prevede vie d’azione specifiche. Il primo passaggio consiste spesso nell’invio, tramite il notaio o un avvocato, di una diffida ad adempiere. Ciò significa che viene dato all’acquirente un termine perentorio, di norma quindici giorni, entro il quale presentarsi per la stipula, altrimenti il contratto si considererà risolto di diritto. Si tratta di una formalità essenziale per documentare l’inadempienza e avviare le successive procedure. Un fenomeno che molti notano solo d’inverno, quando le compravendite immobiliari rallentano leggermente, ma che può avvenire in qualsiasi momento dell’anno.

Il contratto preliminare, o compromesso, siglato in precedenza, diventa fondamentale in queste circostanze. Questo documento infatti non è una semplice stretta di mano, bensì un vero e proprio accordo che obbliga le parti. Se nel compromesso era prevista una caparra confirmatoria, il venditore ha la facoltà di trattenerla. La caparra, versata dall’acquirente al momento della firma del preliminare, ha proprio la funzione di garanzia: è un segnale concreto dell’intenzione di procedere con l’acquisto. In caso di recesso dell’acquirente, non giustificato, il venditore può trattenere l’intera somma versata. Questo aspetto è cruciale, poiché fornisce una prima forma di risarcimento per il tempo e le opportunità perse. Al contempo, se il danno subito dal venditore dovesse superare l’ammontare della caparra, è possibile chiedere un risarcimento aggiuntivo per i danni effettivi, che possono includere le spese sostenute per la vendita o la perdita di altre offerte d’acquisto più vantaggiose. L’iter può includere anche il ricorso a un giudice per ottenere una sentenza che accerti l’inadempimento e stabilisca l’importo del risarcimento dovuto.

Le richieste di risarcimento e la funzione del contratto preliminare

Il cammino che porta all’atto di compravendita è costellato di aspettative e impegni economici. Le parti si affidano reciprocamente, e la rottura di questo patto, specialmente nell’ultima fase, genera costi e disagi notevoli. Se l’acquirente, una volta ricevuta la diffida ad adempiere, persiste nel non presentarsi, non resta che agire per via legale. Il venditore può optare per due strade principali: la richiesta di risoluzione del contratto preliminare o l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre.

Nel primo caso, chiedendo la risoluzione del contratto, il venditore mira a liberarsi definitivamente dall’impegno e a trattenere la caparra confirmatoria, secondo quanto già accennato. A questo si aggiunge la possibilità di domandare un risarcimento per i danni ulteriori che dimostri di aver subito. Questi possono comprendere, a titolo di esempio, le spese notarili già anticipate, le provvigioni dell’agenzia immobiliare già saldate, o la perdita di valore dell’immobile dovuta al blocco della vendita e alla necessità di rimetterlo sul mercato. Un aspetto che sfugge a chi vive in città ma che è ugualmente presente nei piccoli centri.

L’alternativa è la richiesta di esecuzione in forma specifica. Questa opzione è meno frequente ma prevede che un giudice possa emettere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso. In altre parole, la sentenza trasferisce coattivamente la proprietà dell’immobile all’acquirente inadempiente, obbligandolo, di fatto, a perfezionare l’acquisto e a pagare il prezzo pattuito. Una scelta più complessa che implica maggiori costi legali e tempi più lunghi, ma che può essere perseguita se il venditore desidera comunque portare a termine la vendita con quella specifica parte. La mente umana, a fronte di queste complessità, cerca la soluzione più diretta, ma la legge offre diverse vie.

Quando è giustificato il mancato atto di compravendita.

Non tutti i mancati appuntamenti per l’atto di compravendita sono sinonimo di inadempienza. Esistono situazioni in cui l’assenza può essere giustificata da cause di forza maggiore o da vizi relativi all’immobile che emergono solo all’ultimo momento. Ad esempio, se il venditore non è in grado di fornire un bene libero da ipoteche o da altre trascrizioni pregiudizievoli non dichiarate in precedenza, l’acquirente potrebbe avere una valida motivazione per non presentarsi. Oppure, un immobile potrebbe rivelare vizi strutturali non visibili prima o problemi di conformità urbanistica significativi che ne precludono la successiva utilizzazione o commerciabilità.

In questi casi, la posizione dell’acquirente cambia radicalmente: non è più la parte inadempiente, bensì quella lesa. Se il venditore non riesce a garantire la piena regolarità dell’immobile, l’acquirente ha il diritto di rifiutare la stipula dell’atto e, se aveva versato una caparra confirmatoria, può chiederne la restituzione in misura doppia. Ciò è valido in Italia e in diverse città europee, ove le normative sono simili. Inoltre, anche l’acquirente può richiedere un risarcimento per i danni subiti, ad esempio le spese sostenute per pratiche burocratiche o per l’ottenimento del finanziamento. La buona fede e la correttezza sono principi cardine in ogni fase della compravendita immobiliare. Un aspetto che molti sottovalutano è proprio l’importanza di verifiche accurate prima del preliminare per evitare sorprese.

La legge, dunque, tutela entrambe le parti, ma richiede che gli obblighi vengano rispettati e che eventuali anomalie siano portate alla luce rapidamente. Se emergono problemi, è sempre opportuno consultare un legale per valutare la validità della giustificazione e le migliori azioni da intraprendere. La questione del mancato atto di compravendita, con finanziamento ormai pronto, evidenzia quanto sia essenziale una preparazione meticolosa e la piena trasparenza tra venditore e acquirente in un mercato che, ogni stagione, presenta sfide e opportunità.